Art. 98 · Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico

Art. 98

Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico

Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico 1.   Fatte salve le attività dell’Autorità doganale dell’UE di cui al titolo XII, l’ufficio doganale di prima entrata garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un’analisi dei rischi. Tale analisi dei rischi è effettuata principalmente a fini di sicurezza e, se del caso, in collaborazione con altri uffici doganali e, ove possibile, sulla base delle informazioni anticipate sul carico e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell’UE. L’ufficio doganale di prima entrata adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi. 2.   L’ufficio doganale di prima entrata, se del caso in cooperazione con le autorità doganali degli altri Stati membri coinvolti nel processo di analisi dei rischi, può adottare opportune misure di attenuazione, tra cui: a) dare istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico di non caricare o trasportare le merci e, se il trasportatore è una persona diversa da quella che ha presentato i dati, dare analoga istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni supplementari; c) individuare le situazioni in cui potrebbe essere opportuno un intervento di un’altra autorità; d) raccomandare il luogo più appropriato per effettuare un controllo doganale e le misure applicabili a tale controllo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i termini specifici entro i quali deve essere effettuata l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali applicabili alle misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 5.   Fino al 28 febbraio 2034, l’analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata.
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