Art. 97 · Informazioni anticipate sul carico

Art. 97

Informazioni anticipate sul carico

Informazioni anticipate sul carico 1.   Le merci entrano nel territorio doganale dell’Unione solo se i trasportatori che introducono merci nel territorio doganale dell’Unione forniscono all’ufficio doganale di prima entrata previsto o mettono a sua disposizione, entro i termini specifici, informazioni anticipate sul carico relative a tali merci. 2.   Se non sono state fornite o messe a disposizione informazioni anticipate sul carico a norma del paragrafo 1, le informazioni anticipate sul carico sono fornite all’effettivo ufficio doganale di prima entrata o messe a sua disposizione al più tardi al momento dell’arrivo del mezzo di trasporto utilizzato per trasportare le merci. 3.   Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l’identità dell’importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, l’identità dello speditore, l’identità del destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore, la destinazione finale delle merci se disponibile, i dati relativi all’itinerario nonché la natura e l’identificazione del mezzo di trasporto usato per trasportare le merci e le spese di trasporto. 4.   L’importatore può fornire all’ufficio doganale competente o mettere a sua disposizione una parte delle informazioni anticipate sul carico richieste entro i termini specifici. 5.   Se l’importatore ha già fornito o messo a disposizione una parte delle informazioni anticipate sul carico richieste, il trasportatore collega le informazioni anticipate sul carico che fornisce o mette a disposizione alle informazioni già fornite o messe a disposizione dall’importatore. 6.   L’importatore è informato se un trasportatore collega le informazioni anticipate sul carico che ha fornito o messo a disposizione alla parte delle informazioni anticipate sul carico fornite o messe a disposizione dall’importatore. 7.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, se il trasportatore o l’importatore non è in possesso di tutte le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi 1 e 3, altre persone in possesso di tali informazioni possono essere tenute a fornirle o metterle a disposizione. 8.   Le informazioni anticipate sul carico contengono i dati necessari alle autorità doganali per effettuare un’analisi dei rischi. 9.   La persona che fornisce o mette a disposizione informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità dei suoi dati identificativi e commercialmente sensibili a una o più persone che forniscono o mettono a disposizione anch’esse dati, fatto salvo l’uso di tutti i dati ai fini della vigilanza doganale. 10.   L’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico non si applica: a) nei casi in cui i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell’Unione senza fare scalo all’interno di tale territorio; b) nei casi in cui merci non unionali sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; c) nei casi in cui merci unionali la cui posizione doganale deve essere dimostrata a norma dell’, paragrafo 2, sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; d) nei casi in cui le merci unionali circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell’, paragrafo 2, e sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea ed essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell’Unione; e e) in altri casi ove tale non applicazione è pienamente giustificata dal tipo di merci o di traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) stabilendo le norme per determinare l’ufficio doganale di prima entrata previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) specificando le informazioni anticipate sul carico da fornire o mettere a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e i dati di cui al paragrafo 8 del presente articolo, che devono includere informazioni specifiche che consentano alle autorità doganali di effettuare un’analisi dei rischi in termini di sicurezza delle merci; c) determinando i termini specifici di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo; d) determinando i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 7 del presente articolo; e) specificando i casi in cui il tipo di merci o di traffico giustifica pienamente la mancata applicazione dell’obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 10, lettera e), del presente articolo; f) stabilendo le condizioni alle quali la persona che fornisce o mette a disposizione informazioni anticipate sul carico può restringere la visibilità dei dati identificativi o dei dati commercialmente sensibili di cui al paragrafo 9 del presente articolo. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per fornire, mettere a disposizione e ricevere le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi da 1 a 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 13.   In conformità con le date fissate nel programma di lavoro di cui all’, paragrafo 6, lettera b), e fino al 28 febbraio 2034 al più tardi, le formalità di cui ai paragrafi da 1 a 12 del presente articolo e agli articoli da 98 a 103 del presente regolamento possono continuare a essere rispettati conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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