Art. 96
Abbandono
Abbandono
1. L’importatore, l’esportatore, il titolare del regime di transito o il titolare delle merci può, previa autorizzazione delle autorità doganali, abbandonare allo Stato le merci non unionali e le merci in regime di uso finale.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa all’abbandono delle merci allo Stato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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