Art. 94 · Misure che devono prendere le autorità doganali

Art. 94

Misure che devono prendere le autorità doganali

Misure che devono prendere le autorità doganali 1.   Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca o la devoluzione gratuita allo Stato conformemente al diritto nazionale, la vendita, la donazione a scopi umanitari o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti: a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale; b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti: i) non è stato possibile per motivi imputabili all’importatore, all’esportatore, al titolare del regime di transito o al titolare delle merci, intraprenderne o proseguirne l’esame nel termine prescritto dalle autorità doganali; ii) non sono stati i forniti o messi a disposizione i documenti o le informazioni alla cui presentazione o messa a disposizione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime; iii) i dazi all’importazione o all’esportazione che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto; iv) le merci non soddisfano le condizioni per lo svincolo di cui agli ; c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo; d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all’. 2.   Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato o le merci non unionali che sono state sequestrate, confiscate o devolute gratuitamente allo Stato conformemente al diritto nazionale si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Tali merci sono iscritte nei registri dell’operatore delle strutture di deposito per il gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri delle autorità doganali. Se le autorità doganali hanno già ricevuto dati o una dichiarazione doganale relativi alle merci da distruggere, abbandonare allo Stato, sequestrare, confiscare o devolvere gratuitamente allo Stato conformemente al diritto nazionale, i registri fanno riferimento a tali dati o a tale dichiarazione doganale. La dichiarazione doganale o i dati in questione sono invalidati. 3.   I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico: a) del trasportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito, del titolare delle merci o della persona che ha sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) dell’importatore, dell’esportatore, del titolare del regime di transito o del titolare delle merci, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d); c) della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e). 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui le merci possono essere confiscate. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la vendita e la donazione delle merci da parte delle autorità doganali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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