Art. 90
Semplificazione della compilazione dei dati relativi a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse
Semplificazione della compilazione dei dati relativi a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse
1. Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci secondo la relativa sottovoce comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all’importazione o all’esportazione applicabili, le autorità doganali possono fornire, su richiesta del dichiarante, un metodo semplificato in base al quale i dazi all’importazione o all’esportazione sono applicati all’intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all’aliquota più elevata dei dazi all’importazione o all’esportazione.
2. Le autorità doganali rifiutano l’uso del metodo semplificato di imposizione dei dazi all’importazione o all’esportazione di cui al paragrafo 1:
a)
se si applica la tassa di gestione dell’Unione; o
b)
in relazione a merci soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, a divieti o restrizioni o ad accisa qualora l’applicazione della misura richieda la classificazione corretta.
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