Art. 89 · Invalidamento della dichiarazione doganale

Art. 89

Invalidamento della dichiarazione doganale

Invalidamento della dichiarazione doganale 1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione doganale già accettata se sono certe che: a) le merci saranno vincolate immediatamente a un regime doganale; o b) in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere all’esame delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale esame. 2.   In deroga al paragrafo 1, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale le autorità doganali possono invalidare una dichiarazione doganale senza previa richiesta del dichiarante. 3.   Una volta concesso lo svincolo delle merci le autorità doganali non invalidano la dichiarazione doganale, a eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui le autorità doganali possono invalidare la dichiarazione doganale senza previa richiesta del dichiarante di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano la procedura per invalidare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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