Art. 84 · Dichiarazione complementare

Art. 84

Dichiarazione complementare

Dichiarazione complementare 1.   In caso di dichiarazione semplificata di cui all’ o di iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’, il dichiarante presenta presso l’ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente i dati necessari per il regime doganale in questione. In caso di dichiarazione semplificata di cui all’, i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico. La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo. 2.   L’obbligo di presentare una dichiarazione complementare non si applica nei seguenti casi: a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale; b) in altri casi specifici stabiliti nella normativa doganale. 3.   Le autorità doganali possono dispensare dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione complementare nei seguenti casi: a) la dichiarazione semplificata di cui all’ concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia di cui all’, paragrafo 8; b) la dichiarazione semplificata di cui all’ contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale in questione; e c) la dichiarazione semplificata di cui all’ non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante. 4.   La dichiarazione semplificata di cui all’ e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell’. L’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’ e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante. 5.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell’, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione doganale. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) il termine specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare; b) il termine specifico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali; c) i casi specifici in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare non si applica ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione complementare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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