Art. 81
Dichiarazione doganale
Dichiarazione doganale
1. Le dichiarazioni doganali sono effettuate mediante procedimenti informatici.
2. In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
3. Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la dichiarazione doganale è presentata, a seconda dei casi:
a)
presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione; oppure
b)
presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di scarico delle merci che arrivano nel territorio doganale dell’Unione via mare o per via aerea;
c)
presso l’ufficio doganale di destinazione del regime di transito se le merci sono entrate nel territorio doganale dell’Unione vincolate a un regime di transito;
d)
presso l’ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime di transito;
e)
presso l’ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali che è autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato;
f)
presso l’ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate ad uscire dal territorio doganale dell’Unione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione:
a)
che stabiliscono la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
b)
che stabiliscono le norme per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 3 del presente articolo, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-81