Art. 80 · Invalidamento dei dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale

Art. 80

Invalidamento dei dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale

Invalidamento dei dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale 1.   Se viene a conoscenza del fatto che le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale non entreranno nel territorio doganale dell’Unione né ne usciranno, l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito invalida quanto prima i dati relativi al vincolo di tali merci al regime doganale. Se le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale non entrano nel territorio doganale dell’Unione né ne escono entro 200 giorni dalla data in cui sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali i dati relativi al vincolo di tali merci al regime doganale, le autorità doganali invalidano tali dati. 2.   Le autorità doganali, su richiesta dell’importatore, dell’esportatore o del titolare del regime di transito, invalidano i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale per il quale è stata fornita o messa a disposizione la notifica della disponibilità delle merci, qualora le autorità doganali siano certe che: a) le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; oppure b) in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale primario. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato l’importatore, l’esportatore o il titolare del regime di transito che intendono procedere all’esame delle merci, la richiesta di invalidare i dati è accolta solo dopo tale esame. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale possono essere invalidati dopo la data di svincolo delle merci. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per invalidare i dati relativi al vincolo delle merci a un regime doganale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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