Art. 8 · Decisioni adottate su richiesta

Art. 8

Decisioni adottate su richiesta

Decisioni adottate su richiesta 1.   Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l’applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere. Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale. 2.   Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di una domanda di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l’accettazione di tale domanda. Se un’autorità doganale stabilisce che la domanda di decisione contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare tale decisione, informa il richiedente dell’accettazione della domanda entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda. Se ritiene che la domanda non contenga tutti i dati necessari, l’autorità doganale chiede al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. In tali casi, l’autorità doganale decide se la domanda sia completa e debba pertanto essere accettata oppure se sia incompleta e debba quindi essere respinta entro un termine non superiore a 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della prima domanda. Se l’autorità doganale non comunica la decisione al richiedente entro tale termine, la domanda è considerata accettata allo scadere del termine di 60 giorni di calendario. 3.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, l’autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro 120 giorni di calendario dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente. Se si trova nell’impossibilità di rispettare il termine per l’adozione di una decisione, anche nei casi in cui tale ritardo sia dovuto a consultazioni in corso con altre autorità o organi internazionali competenti, prima che il termine scada l’autorità doganale ne informa il richiedente, indicando i motivi del ritardo e l’ulteriore termine che ritiene necessario per decidere. A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, tale ulteriore termine non supera i 30 giorni di calendario. Inoltre, l’autorità doganale può prorogare il termine per l’adozione di una decisione, quale previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri richiesti per adottare una decisione favorevole. Gli adeguamenti e l’ulteriore periodo necessario per realizzarli sono comunicati all’autorità doganale, che decidono se concedere la proroga richiesta. Nel caso in cui l’autorità doganale non riesca ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente riceve una notifica automatica. Il richiedente può ritenere che la mancata adozione di una decisione sia una decisione negativa. 4.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale o se altrimenti specificato nella decisione stessa, una decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall’, paragrafo 2, le decisioni sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere dalla data di adozione. 5.   A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, la validità di una decisione non è limitata nel tempo. 6.   Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, l’autorità doganale comunica a quest’ultimo le motivazioni su cui intende basare la decisione. Al richiedente è data la possibilità di esprimere il proprio parere entro un termine calcolato a decorrere dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la comunicazione o si ritiene l’abbia ricevuta («diritto di essere ascoltati»). Dopo la scadenza di tale termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente. I diritti e gli obblighi di cui al primo comma non si applicano: a) se la decisione in questione riguarda informazioni vincolanti ai sensi dell’, paragrafo 1; b) in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario, qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all’, paragrafo 4, primo comma; c) se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per i consumatori; d) se la decisione in questione mira a garantire l’esecuzione di un’altra decisione per la quale al richiedente è stata concessa l’opportunità di esprimere il proprio parere, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato; e) se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; f) se la domanda non soddisfa le condizioni per la sua accettazione; g) se l’autorità doganale dà istruzione alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico di non caricare o trasportare le merci; h) se la decisione riguarda una notifica al richiedente di una decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 3; i) se un codice EORI deve essere invalidato, su richiesta dell’operatore economico interessato, o se non vi è alcuna attività doganale per tre anni o se un operatore economico non esiste più; j) se lo richiedono la natura o il livello di una minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o dei suoi Stati membri. 7.   Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all’. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando: a) i dati necessari per le domande e le decisioni di cui al presente articolo; b) le condizioni per l’accettazione di una domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) i casi specifici in cui i termini per adottare una decisione specifica e il termine per una loro eventuale proroga differiscano dai termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo; d) i casi specifici, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in cui una decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta; e) i casi specifici, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in cui la validità della decisione è limitata nel tempo; f) la durata del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo; g) le norme concernenti i casi di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo. 9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo per abbreviare i termini ivi indicati, se del caso, non appena il centro doganale digitale dell’UE sarà operativo. 10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per: a) la presentazione e l’accettazione della domanda di decisione di cui ai paragrafi 1 e 2; b) l’adozione delle decisioni di cui al presente articolo, compresi, se del caso, il diritto di essere ascoltati e la consultazione di altri Stati membri interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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