Art. 74 · Vincolo delle merci a un regime doganale

Art. 74

Vincolo delle merci a un regime doganale

Vincolo delle merci a un regime doganale 1.   Gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito forniscono o mettono a disposizione, presso il centro doganale digitale dell’UE, i dati necessari per il vincolo delle merci al regime doganale in questione non appena tali dati sono disponibili e comunque prima della notifica della disponibilità delle merci. 2.   Fornendo o mettendo a disposizione la notifica della disponibilità delle merci, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito confermano alle autorità doganali la loro intenzione di vincolare le merci al regime doganale in questione. 3.   Una persona che si avvale del regime IOSS fornisce o mette a disposizione i dati sulle vendite a distanza di merci destinate a essere vincolate al regime di immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima della notifica della disponibilità delle merci. 4.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore in dogana delle merci, le autorità doganali possono autorizzare un esportatore, un titolare del regime di transito o un importatore diverso dall’importatore per le vendite a distanza a fornire o a mettere a disposizione una parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L’esportatore, il titolare del regime di transito o l’importatore diverso dall’importatore per le vendite a distanza fornisce o mette a disposizioni le informazioni omesse entro un termine specifico. 5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore in dogana delle merci, un operatore economico di fiducia e certificato diverso dall’importatore per le vendite a distanza può fornire o mettere a disposizione parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L’operatore economico di fiducia e certificato fornisce o mette a disposizione le informazioni omesse entro un termine specifico. 6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci possono essere vincolate a un regime doganale utilizzando mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE. 7.   Le merci sono vincolate al regime doganale in questione all’atto dello svincolo. La data di notifica della disponibilità delle merci è la data da usare per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale sono vincolate le merci e per tutte le altre formalità all’importazione o all’esportazione. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i dati di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo; b) stabilendo le condizioni per l’applicazione della semplificazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo; c) determinando i dati specifici che possono essere forniti o messi a disposizione dopo lo svincolo delle merci e i termini per la fornitura o la messa a disposizione di tali dati, qualora si applichi il paragrafo 4 o 5 del presente articolo; d) determinare i casi specifici di cui al paragrafo 6 del presente articolo e i mezzi diversi dal centro doganale digitale dell’UE che possono essere utilizzati per vincolare le merci a un regime doganale.
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