Art. 71 · Presunzione di posizione doganale delle merci unionali

Art. 71

Presunzione di posizione doganale delle merci unionali

Presunzione di posizione doganale delle merci unionali 1.   Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell’Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali. 2.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1. Di conseguenza, è necessario dimostrare che le merci in questione hanno la posizione doganale di merci unionali. 3.   In casi specifici stabiliti nella normativa doganale, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione che sono ottenute da merci in custodia temporanea o da merci vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo non hanno la posizione doganale di merci unionali. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento: a) determinando i casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) stabilendo le condizioni per la concessione di misure di facilitazione al fine di dimostrare che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo; c) determinando i casi specifici in cui le merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo non hanno la posizione doganale di merci unionali. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la fornitura e la verifica dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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