Art. 68 · Controllo a posteriori

Art. 68

Controllo a posteriori

Controllo a posteriori 1.   Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono, dopo lo svincolo delle merci: a) verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti o resi disponibili nonché l’esistenza, l’autenticità, l’esattezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento; b) esaminare la contabilità dell’operatore economico e le altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione e le precedenti o successive operazioni commerciali relative alle stesse merci; c) procedere all’esame delle merci e al prelievo di campioni, se del caso e quando ne hanno ancora la possibilità; d) accedere ai sistemi degli operatori economici per verificare il rispetto dell’obbligo di fornire dati al centro doganale digitale dell’UE o di metterli a disposizione dello stesso. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati presso l’importatore, l’esportatore, il titolare delle merci, qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle operazioni per quanto riguarda le merci in questione a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, i documenti e i dati di cui a tale paragrafo. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure da applicare ai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche nei casi in cui le operazioni si svolgono in più di uno Stato membro, e relative all’applicazione di metodologie appropriate nel contesto di tali controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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