Art. 65 · Esame delle merci e prelievo di campioni

Art. 65

Esame delle merci e prelievo di campioni

Esame delle merci e prelievo di campioni 1.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci siano scaricate e tolte dall’imballaggio al fine di effettuarne l’esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati per trasportarle. 2.   Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere all’esame delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dall’esame o dal prelievo sono effettuati dall’importatore, dall’esportatore, dal trasportatore o dal titolare del regime di transito o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico dell’importatore, dell’esportatore o del titolare del regime di transito. 3.   L’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare all’esame delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito assista o si faccia rappresentare all’esame delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l’assistenza necessaria per facilitare tale esame o prelievo. 4.   Se effettuato conformemente alla normativa dell’Unione e nazionale, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all’analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico. 5.   Se l’esame o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci, i risultati dell’esame parziale o dell’analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci dello stesso tipo nella stessa spedizione. L’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito, tuttavia, può chiedere un esame supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni se ritiene che i risultati dell’esame parziale o dell’analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci in questione. Tale richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito dimostra che non sono state alterate in alcun modo. Fatti salvi il primo e il secondo comma, l’importatore, l’esportatore, il trasportatore o il titolare del regime di transito può chiedere, a proprie spese, ulteriori esami o prelievi di campioni. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure relative all’esame e al prelievo di campioni delle merci di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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