Art. 62 · Conferimento delle competenze di esecuzione

Art. 62

Conferimento delle competenze di esecuzione

Conferimento delle competenze di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono misure intese a garantire l’applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni e la definizione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio di cui al presente titolo. Tali misure comprendono: a) le informazioni da registrare nel centro doganale digitale dell’UE in relazione alla gestione dei rischi e ai controlli, anche per quanto riguarda le informazioni sui rischi, i risultati dell’analisi dei rischi, le misure di attenuazione dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli, nonché i diritti di accesso e trattamento di tali informazioni; b) le misure procedurali per l’utilizzazione o l’accesso transitori ai sistemi di informazione doganale esistenti; c) le misure procedurali per la gestione dell’interoperabilità tra il centro doganale digitale dell’UE e altri sistemi; d) le misure procedurali relative all’applicazione dell’obbligo di comunicazione nel contesto dei controlli a posteriori e dei controlli casuali; e) le modalità di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra l’Autorità doganale dell’UE e altre istituzioni, organi e organismi specifici dell’Unione ai fini del presente titolo; f) l’identificazione dell’autorità doganale competente nel caso di processi specifici di gestione dei rischi che riguardano uno o più Stati membri; g) gli aspetti procedurali dei controlli, compresi i controlli a posteriori, che riguardano più di uno Stato membro, e la messa a disposizione dei risultati dei prelievi di campioni e di altri controlli tra le autorità doganali interessate; h) le disposizioni sulla condivisione delle informazioni sui rischi tra le autorità doganali, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione; i) i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio di cui all’, paragrafi 1, , paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, comprese modalità per la loro applicazione urgente, ove necessario; j) il quadro relativo al principio «conformità o spiegazione» nel caso in cui una raccomandazione di controllo non sia stata attuata, a norma dell’, paragrafo 2, lettera h). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 2.   Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati inerenti alle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le modalità per la loro applicazione urgente per far fronte efficacemente a crisi o incidenti che potrebbero comportare un rischio imminente per la sicurezza, relativi alla necessità di aggiornare rapidamente la gestione comune dei rischi e di adeguare rapidamente lo scambio di informazioni, i settori di controllo prioritari comuni nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio all’evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
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