Art. 6 · Autorità doganale competente

Art. 6

Autorità doganale competente

Autorità doganale competente 1.   L’autorità doganale competente è: a) per le decisioni relative all’applicazione della normativa doganale a norma del capo 4, fatta eccezione per i casi specifici stabiliti nella normativa doganale, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento del richiedente; b) per le attività da svolgere a norma degli articoli da 97 a 100, l’autorità doganale competente per l’ufficio doganale di prima entrata; c) per le attività da svolgere a norma degli , l’autorità doganale competente per l’ufficio doganale di prima entrata o l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono scaricate o trasbordate, a seconda della situazione specifica di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3; d) per le attività da svolgere a norma degli articoli da 104 a 108 e del titolo V, l’autorità doganale dello Stato membro in cui: i) si trovano le merci destinate alla custodia temporanea, compreso il luogo in cui termina il regime di transito, a seconda della situazione specifica; o ii) si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale; e) per le attività da svolgere a norma del titolo VII, diverse da quelle connesse al vincolo delle merci a un regime doganale, l’autorità doganale responsabile per il luogo in cui le merci lasciano il territorio doganale dell’Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), l’autorità doganale competente è: a) per l’immissione in libera pratica nel caso di vendite a distanza in cui l’importatore per le vendite a distanza non si avvale del regime IOSS, l’autorità doganale dello Stato membro in cui le merci devono essere fornite; b) se l’importatore o l’esportatore è un operatore economico di fiducia e certificato, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento di tale importatore, o esportatore o del suo rappresentante doganale; c) se il dichiarante è stato autorizzato a utilizzare lo sdoganamento centralizzato a norma dell’, l’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento di tale dichiarante. 3.   L’autorità doganale responsabile per il luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato: a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione; b) effettua i controlli doganali per la verifica delle informazioni fornite; c) se del caso, chiede all’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci di effettuare un controllo doganale; d) se esiste un rischio che può essere mitigato soltanto dopo l’arrivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione o prima che abbiano lasciato tale territorio, chiede all’autorità doganale responsabile del luogo in cui le merci entrano o escono di effettuare i controlli doganali; e) espleta le formalità doganali per la riscossione dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione corrispondente a un’eventuale obbligazione doganale. 4.   Tenendo conto dell’incidenza ragionevolmente prevedibile sui flussi commerciali, delle risorse disponibili destinate ai controlli e della gravità del rischio, l’autorità doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci o del luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione effettua i controlli doganali richiesti dall’autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell’operatore economico di fiducia e certificato a norma del paragrafo 3, lettere c) e d), e dei titolari delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato, e fornisce a tale autorità doganale i risultati di tali controlli, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell’Unione. 5.   Le autorità doganali competenti hanno accesso alle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa doganale nonché di altre normative applicate dalle autorità doganali. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per la cooperazione tra le autorità doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4. 8.   La Commissione adotta orientamenti per specificare i compiti pertinenti alla cooperazione tra le autorità doganali di cui al paragrafo 4.
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