Art. 55 · Principi generali

Art. 55

Principi generali

Principi generali 1.   L’Autorità doganale dell’UE, la Commissione e le autorità doganali determinano, sulla base della gestione dei rischi e in primo luogo dell’analisi automatizzata dei rischi, e conformemente ai rispettivi ruoli di cui al presente capo, se le merci, le persone, gli operatori economici, i mezzi di trasporto e le catene di approvvigionamento saranno soggetti a misure di attenuazione dei rischi e, in caso affermativo, il luogo e il momento in cui tali controlli dovranno svolgersi. 2.   La Commissione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali ricorrono alla gestione dei rischi doganali per differenziare i livelli di tutti i tipi di rischi connessi alle merci, delle persone, degli operatori economici, dei mezzi di trasporto e delle catene di approvvigionamento conformemente al presente capo. 3.   La gestione dei rischi doganali comprende almeno le seguenti attività, che sono organizzate, se del caso, su base ciclica: a) raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali; b) identificazione, analisi, valutazione o previsione dei rischi, anche sulla base di metodi statistici e predittivi e di controlli casuali; c) elaborazione delle misure necessarie per gestire i rischi, anche definendo settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e strategie di vigilanza; d) prescrizione e adozione di misure, compresa la selezione di adeguate misure di attenuazione dei rischi; e) raccolta di osservazioni sull’attuazione delle attività di gestione dei rischi e di controllo; f) sorveglianza e riesame delle attività di gestione dei rischi e di controllo al fine di migliorarle. 4.   Nell’adozione di decisioni relative alla gestione dei rischi doganali di cui al paragrafo 2, le autorità doganali tengono conto delle informazioni disponibili relative alle inosservanze da parte di un importatore, di un esportatore o di un importatore per le vendite a distanza di altre normative applicate dalle autorità doganali che sono state notificate alle autorità doganali. Tale inosservanza è presa in considerazione ai fini del profilo di rischio dell’importatore o dell’esportatore in questione.
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