Art. 54 · Vigilanza doganale

Art. 54

Vigilanza doganale

Vigilanza doganale 1.   Le merci che devono entrare nel territorio doganale dell’Unione possono essere soggette a misure di attenuazione dei rischi sulla base, in particolare, dei dati forniti o messi a disposizione in relazione a tali merci. 2.   Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono soggette a vigilanza doganale dal momento in cui vi entrano. 3.   Le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione rimangono sotto vigilanza doganale: a) in caso di merci non unionali: finché cambiano posizione doganale o sono uscite dal territorio doganale dell’Unione o sono distrutte; b) in caso di merci unionali: fino alla conferma della loro posizione doganale, a meno che siano vincolate al regime di uso finale. 4.   Le merci unionali vincolate al regime di uso finale rimangono sotto vigilanza doganale: a) quando le merci si prestano a un uso ripetuto per un periodo non superiore a due anni dalla data del primo uso ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; b) fino a quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto; c) fino a quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato; d) fino a quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l’applicazione dell’esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all’importazione applicabili. 5.   Le merci unionali vincolate al regime di esportazione o al regime di perfezionamento passivo rimangono sotto vigilanza doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione, al loro abbandono allo Stato o alla loro distruzione, o fino all’invalidamento della dichiarazione doganale o dei dati pertinenti relativi al regime di esportazione o di perfezionamento passivo. 6.   Le merci unionali vincolate al regime di transito interno rimangono sotto vigilanza doganale fino all’appuramento del regime da parte delle autorità doganali in conformità dell’, paragrafo 2. 7.   Le merci non possono essere sottratte alla vigilanza doganale senza l’autorizzazione delle autorità doganali. 8.   Con l’autorizzazione delle autorità doganali, il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può esaminare in qualsiasi momento le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.
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