Art. 52 · Continuità operativa

Art. 52

Continuità operativa

Continuità operativa 1.   La Commissione e l’Autorità doganale dell’UE provvedono affinché il centro doganale digitale dell’UE disponga di misure di continuità operativa, compresi, se del caso, ridondanza, meccanismi di commutazione automatica e protocolli di recupero dei dati, in modo da poter operare anche in caso di crisi grave o da disporre di adeguate procedure sostitutive. I siti infrastrutturali del centro doganale digitale dell’UE sono sparsi geograficamente per garantirne il funzionamento in caso di guasto di uno dei suoi siti. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che prevedono le procedure sostitutive di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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