Art. 50 · Mezzi tecnici per la cooperazione

Art. 50

Mezzi tecnici per la cooperazione

Mezzi tecnici per la cooperazione 1.   La Commissione, l’Autorità doganale dell’UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell’UE negli scambi di dati con le autorità, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione di cui all’, paragrafi da 6 a 9, e agli , ai fini della cooperazione a norma del presente regolamento. 2.   Qualora gli operatori economici utilizzino il centro doganale digitale dell’UE per espletare le formalità doganali a norma del presente regolamento, il centro doganale digitale dell’UE fornisce le funzionalità di cui all’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2022/2399. 3.   Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organi e organismi dell’Unione si avvalgano di mezzi elettronici istituiti da atti giuridici dell’Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati negli stessi, la cooperazione a norma del presente regolamento può avvenire mediante l’interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell’UE. 4.   Qualora autorità diverse dalle autorità doganali non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti da atti giuridici dell’Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati negli stessi, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell’UE conformemente all’. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità tecniche per l’interoperabilità e la connessione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-50