Art. 5 · Definizioni

Art. 5

Definizioni

Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili di applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali; 2) «normativa doganale»: tutti gli elementi seguenti: a) il presente regolamento e le disposizioni modificative, integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell’Unione o a livello nazionale; b) la tariffa doganale comune; c) gli atti giuridici che istituiscono un regime unionale delle franchigie doganali; d) le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, se tali disposizioni sono applicabili nell’Unione; e e) il regolamento (UE) 2022/2399 e le disposizioni recanti modifica, integrazione o di attuazione di questo; 3) «altre normative applicate dalle autorità doganali»: normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, ne escono o vi transitano o alle merci destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali; 4) «misure di politica commerciale»: in quanto parte di altre normative applicate dalle autorità doganali, le misure adottate a norma dell’ TFUE diverse dai dazi anti-dumping provvisori o definitivi, dai dazi compensativi o dalle misure di salvaguardia sotto forma di tariffe maggiorate su merci specifiche, incluse in particolare le misure speciali in materia di vigilanza e di salvaguardia sotto forma di autorizzazioni all’importazione o all’esportazione; 5) «persona»: una persona fisica, una persona giuridica o un’associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire; 6) «operatore economico»: una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale; 7) «stabilito nel territorio doganale dell’Unione»: a) se si tratta di una persona fisica, chiunque abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione; b) se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, chiunque abbia la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell’Unione; 8) «stabile organizzazione»: una sede fissa d’affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e le necessarie risorse tecniche e attraverso la quale sono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona; 9) «Stato membro di stabilimento»: a) lo Stato membro in cui è stabilita una persona conformemente al punto 7); o b) se una persona giuridica o un’associazione di persone ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale o una stabile organizzazione in diversi Stati membri, lo Stato membro in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale di tale persona o associazione di persone a fini doganali e in cui è effettuata o deve essere effettuata almeno una parte delle attività doganali; 10) «decisione doganale»: qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate; 11) «regime doganale»: uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci in conformità del presente regolamento: a) immissione in libera pratica; b) regimi speciali; c) esportazione; 12) «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale; 13) «importatore»: a) in caso di vendite a distanza, l’importatore per le vendite a distanza; b) negli altri casi, la persona determinata applicando i punti da i) a v) nell’ordine seguente: i) la persona che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione; ii) la persona che ha assunto il potere dalla persona di cui al punto i); iii) la persona che gli succede e ha il potere di decidere e ha deciso di vincolare le merci a un regime doganale; iv) il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione; o v) il titolare delle merci; 14) «importatore per le vendite a distanza»: la persona che fornisce merci mediante vendite a distanza o la persona che facilita le vendite a distanza; 15) «vendite a distanza»: vendite a distanza di merci (o beni) importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi della definizione di cui all’, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE; 16) «regime IOSS»: il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; 17) «esportatore»: a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; b) nei casi non contemplati alla lettera a): i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha il potere di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale; o ii) se non vi è alcuna persona di cui al punto i), qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte di un contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale; 18) «riesportazione»: l’atto di un esportatore di far uscire merci non unionali dal territorio doganale dell’Unione; 19) «informazioni pre-partenza»: l’insieme di dati da fornire alle autorità doganali, o da mettere a loro disposizione, relativi alle merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 20) «rappresentante doganale»: qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale; 21) «dati»: qualsiasi rappresentazione digitale o non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di documento, registrazione sonora, visiva o audiovisiva; 22) «sorveglianza doganale»: la raccolta e l’analisi delle informazioni relative alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione, ne escono o vi transitano al fine di monitorarne la circolazione a livello unionale, garantire l’applicazione uniforme dei controlli doganali e il rispetto della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali e contribuire all’analisi e alla gestione dei rischi; 23) «rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione alle merci circolanti tra il territorio doganale dell’Unione e paesi non facenti parte di tale territorio e in relazione alla presenza nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali, che costituirebbe una minaccia: a) per gli interessi finanziari o economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; b) per la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l’ambiente o per qualsiasi altro interesse pubblico; c) per la corretta applicazione di misure unionali o nazionali; 24) «analisi economica»: la valutazione o la quantificazione di una politica o di un fenomeno economico per capire in quale modo i fattori economici incidano sul funzionamento di una politica, di una zona geografica o di un gruppo di persone al fine di migliorare le future decisioni; 25) «gestione dei rischi»: la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l’identificazione di profili di operatori economici che presentano un rischio e di operazioni sospette, e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi e minimizzare il loro potenziale impatto; 26) «vigilanza doganale»: azioni adottate di norma delle autorità doganali al fine di garantire che la normativa doganale e, se del caso, altre normative applicate dalle autorità doganali siano rispettate o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento; 27) «controlli doganali»: atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e, se del caso, con altre normative applicate dalle autorità doganali o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento; 28) «audit»: un tipo di controllo doganale a posteriori sotto forma di atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di raccogliere e valutare prove attestanti la conformità della gestione, dell’organizzazione, delle procedure interne o dei sistemi interni di un operatore economico alle norme e ai requisiti pertinenti; 29) «luogo di svincolo»: a) l’ufficio doganale competente; b) il luogo designato o approvato dall’autorità doganale, compreso il luogo indicato dall’operatore economico di fiducia e certificato (operatore «Trust and Check»); o c) una zona franca; 30) «notifica della disponibilità delle merci»: l’atto con il quale una persona informa l’autorità doganale che le merci si trovano fisicamente nel luogo di svincolo e che sono stati forniti o messi a disposizione i dati necessari per vincolare tali merci al regime doganale in questione o porle in custodia temporanea o per concludere il regime di transito unionale; 31) «controlli casuali»: controlli doganali basati sui principi del campionamento casuale con riguardo alla popolazione di interesse; 32) «titolare delle merci»: la persona che ha il controllo fisico delle merci; 33) «trasportatore»: a) nel contesto dell’entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell’Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell’Unione; tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, per «trasportatore» si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell’Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per «trasportatore» si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell’Unione; b) nel contesto dell’uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell’Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione; tuttavia: i) nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell’Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell’arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per «trasportatore» si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell’Unione sarà arrivato a destinazione; ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per «trasportatore» si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 34) «analisi dei rischi»: l’elaborazione di dati, compresi i dati personali, al fine di identificare o quantificare i possibili rischi, avvalendosi se del caso di metodi analitici pertinenti e di sistemi di intelligenza artificiale (IA) quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); 35) «segnale di rischio»: l’indicazione di un possibile rischio, sulla base di operazioni automatizzate di elaborazione per l’analisi dei rischi, per quanto riguarda i dati, le informazioni o i documenti; 36) «risultato dell’analisi dei rischi»: nel caso di un segnale di rischio, la determinazione che un rischio è o non è presente, sulla base di un’elaborazione automatica o di un’ulteriore valutazione umana del segnale di rischio; 37) «misure di attenuazione dei rischi»: le misure volte a prevenire, ridurre o gestire un rischio o a limitarne l’impatto, tra cui: a) dare istruzione al trasportatore o all’esportatore di non caricare o trasportare le merci; b) richiedere informazioni o azioni pertinenti supplementari; c) individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un’altra autorità doganale o di un’altra autorità competente; d) raccomandare il luogo più idoneo per effettuare controlli e le misure più idonee per tali controlli; e) effettuare un controllo doganale; f) determinare il percorso da utilizzare e i termini da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 38) «raccomandazione di controllo»: le conclusioni basate sull’analisi dei rischi di un’autorità doganale o dell’Autorità doganale dell’UE per quanto riguarda l’opportunità di attuare una misura di attenuazione dei rischi e, se del caso, i tempi e il luogo in cui tale misura dovrebbe essere attuata; 39) «decisione di controllo»: l’atto individuale con cui le autorità doganali decidono se un controllo doganale debba essere effettuato; 40) «risultato del controllo»: i risultati preliminari e finali di un controllo, comprese eventuali ulteriori azioni indicate e le autorità competenti interessate dai risultati; 41) «settore di controllo prioritario comune»: una selezione di regimi doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto od operatori economici che sono sottoposti a livelli accresciuti di analisi dei rischi e a misure di attenuazione dei rischi per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali; 42) «criteri e norme comuni in materia di rischio»: i parametri per l’analisi dei rischi per un settore a rischio e le relative norme sull’applicazione pratica di tali parametri; 43) «strategia di vigilanza»: un approccio inteso a trattare un rischio che mira a equilibrare gli sforzi operativi della vigilanza doganale e le misure di attenuazione dei rischi lungo tutta la catena di approvvigionamento in modo proporzionato ed efficace; 44) «spedizione»: merci trasportate nell’ambito dello stesso contratto di trasporto da uno speditore a un destinatario con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, e dello stesso tipo, della stessa classe o della stessa descrizione o condizionate insieme; 45) «posizione doganale»: la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale; 46) «merci unionali»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti: a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell’Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi; b) merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione da paesi terzi e immesse in libera pratica; c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell’Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b); 47) «merci non unionali»: le merci diverse dalle merci unionali o le merci che hanno perso la posizione doganale di merci unionali; 48) «svincolo delle merci»: l’atto con il quale le autorità doganali, o altri soggetti per loro conto, mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale si intende vincolarle; 49) «dichiarazione sommaria di entrata»: l’atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell’Unione; 50) «dichiarazione sommaria di uscita»: l’atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione; 51) «dichiarazione per la custodia temporanea»: l’atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea; 52) «dichiarazione doganale»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l’indicazione, se del caso, dell’eventuale specifica procedura da applicare; 53) «presentazione delle merci in dogana»: la notifica alle autorità doganali dell’avvenuto arrivo delle merci all’ufficio doganale designato dalle autorità doganali o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali; 54) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ola persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica; 55) «dichiarazione di riesportazione»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire dal territorio doganale dell’Unione merci non unionali, a eccezione delle merci non unionali sottoposte al regime di zona franca o in custodia temporanea; 56) «notifica di riesportazione»: l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire dal territorio doganale dell’Unione merci non unionali che sono sottoposte al regime di zona franca o in custodia temporanea; 57) «produttore»: a) il fabbricante del prodotto ai sensi di altre normative applicate dalle autorità doganali e applicabili a tale prodotto; b) nel caso dei prodotti agricoli definiti all’, paragrafo 1, TFUE o delle materie prime, il produttore; o c) se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l’associazione di persone che ha fabbricato il prodotto o che l’ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a suo nome o con il suo marchio; 58) «fornitore del prodotto»: la persona fisica o giuridica o l’associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza; 59) «custodia temporanea»: la situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che intercorre tra il momento in cui il trasportatore ne notifica l’arrivo nel territorio doganale dell’Unione e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione; 60) «ufficio doganale di prima entrata previsto»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci è destinato ad arrivare nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso; 61) «informazioni anticipate sul carico»: l’insieme di dati forniti alle autorità doganali, o messi a loro disposizione, relativi alle merci che devono entrare nel territorio doganale dell’Unione; 62) «prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento; 63) «operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti: a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci; b) la trasformazione di merci; c) la distruzione di merci; d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto; e) l’utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione); 64) «titolare del regime di transito»: la persona che presenta la dichiarazione di transito o che comunica le informazioni necessarie per vincolare le merci a tale regime o per conto della quale la dichiarazione è presentata o tali informazioni sono comunicate; 65) «tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento; 66) «paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione; 67) «obbligazione doganale»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione applicabili a una determinata merce in virtù della normativa doganale; 68) «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale; 69) «dazi all’importazione»: i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci; 70) «dazi all’esportazione»: i dazi doganali dovuti all’esportazione delle merci; 71) «rimborso»: la restituzione di un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che sia stato pagato; 72) «sgravio»: l’esonero dall’obbligo di pagare un importo dei dazi all’importazione o all’esportazione che non sia stato pagato; 73) «commissioni di acquisto»: una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell’acquisto di merci da valutare; 74) «crisi»: evento naturale o provocato dall’uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all’Unione o al di fuori di quest’ultima, che mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei residenti, degli operatori economici o del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all’entrata, all’uscita o al transito di merci; 75) «cellula di risposta alle crisi»: il servizio in seno all’Autorità doganale dell’UE che coordina gli sforzi dell’Unione di risposta alle crisi all’interno dell’unione doganale; 76) «microimprese e piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite all’ della raccomandazione 2003/361/CE; 77) «codice di registrazione e identificazione degli operatori economici» o «codice EORI»: un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell’Unione, assegnato da un’autorità doganale a un operatore economico o a un’altra persona al fine di registrare tale operatore economico o persona ai fini doganali; 78) «articolo»: una o più merci contenute in una spedizione che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se previsto nell’ambito dei requisiti in materia di dati applicabili alla pertinente dichiarazione doganale o ai dati da fornire alle autorità doganali o da mettere a loro disposizione, la stessa origine; 79) «valico di frontiera condiviso»: qualsiasi valico di frontiera doganale, situato nel territorio di uno Stato membro o nel territorio di un paese terzo limitrofo, in cui le autorità doganali di tale Stato membro e di tale paese terzo limitrofo applicano la rispettiva normativa doganale in virtù di un accordo bilaterale.
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