Art. 48 · Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali

Art. 48

Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali

Controllo coordinato del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità di controllo nazionali Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del funzionamento del centro doganale digitale dell’UE conformemente all’ del regolamento (UE) 2018/1725.
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