Art. 46
Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell’UE
Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell’UE
1. Le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l’Autorità doganale dell’UE sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nel centro doganale digitale dell’UE ai fini della gestione dei rischi e della cooperazione di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), all’, paragrafo 3, lettere b) e d), e all’, paragrafo 4, lettere a) ed e).
2. Ciascuna autorità doganale presa singolarmente è considerata titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all’, paragrafo 2, lettera a). Quando due o più autorità doganali sono coinvolte nello svolgimento dei compiti di cui all’, paragrafo 2, lettera a), per finalità comuni e con mezzi congiunti, sono considerate contitolari del trattamento.
3. La Commissione è considerata l’unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all’, paragrafo 4, lettere c), d), f) e g).
4. Fino al 28 febbraio 2034, la Commissione, l’OLAF e l’Autorità doganale dell’UE sono considerati ciascuno unici titolari dei dati che trattano a norma dell’, paragrafo 10.
5. I contitolari di cui al paragrafo 1:
a)
collaborano per trattare tempestivamente le richieste presentate dagli interessati e per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati;
b)
si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l’identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;
c)
si scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679, del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo III della direttiva (UE) 2016/680, se del caso;
d)
garantiscono e tutelano la sicurezza, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/679, dell’ del regolamento (UE) 2018/1725 e dell’ della direttiva (UE) 2016/680, ove applicabile.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i ruoli e i rapporti di ciascuno dei contitolari di cui al paragrafo 1 in relazione agli interessati, in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/679 e dell’ del regolamento (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-46