Art. 42 · Diritto della Procura europea di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE

Art. 42

Diritto della Procura europea di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE

Diritto della Procura europea di ottenere i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE 1.   La Procura europea (EPPO), su richiesta, ottiene i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell’ del regolamento (UE) 2017/1939, conformemente alle modalità stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 2.   L’EPPO invia le richieste di cui al paragrafo 1 all’Autorità doganale dell’UE. Tali richieste sono automaticamente notificate alle autorità doganali al momento della loro presentazione. L’Autorità doganale dell’UE fornisce rapidamente i dati pertinenti all’EPPO. L’Autorità doganale dell’UE comunica alle autorità doganali interessate se ha dato seguito alla richiesta. 3.   Il centro doganale digitale dell’UE fornisce un’interfaccia digitale attraverso la quale l’EPPO può richiedere e ottenere dati facilmente e senza indebito ritardo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità che consentono all’EPPO di richiedere e ottenere i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, in particolare: a) che stabiliscono le norme dettagliate relative alle richieste di dati da parte dell’EPPO, compresi i dati personali o commercialmente sensibili, disponibili presso il centro doganale digitale dell’UE; b) che stabiliscono la procedura per verificare la conformità di tali richieste al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la riservatezza delle indagini dell’EPPO; c) se del caso, che affrontano la necessità che l’Autorità doganale dell’UE designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche; d) se del caso, che affrontano la necessità di fornire garanzie supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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