Art. 41 · Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell’UE

Art. 41

Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell’UE

Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell’UE 1.   Le persone possono trattare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, che hanno trasmesso o che sono stati trasmessi per loro conto o che sono loro indirizzati o destinati. Tale trattamento ha luogo esclusivamente al fine di: a) esercitare i diritti di tale persona o adempiere agli obblighi che incombono a tale persona ai sensi della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione; e b) dimostrare che tale persona rispetta la normativa doganale e le altre normative applicate dalle autorità doganali. 2.   Un’autorità doganale può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria ai seguenti fini e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo: a) svolgere i suoi compiti in relazione all’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione e verificare il rispetto di tale normativa; b) svolgere i suoi compiti in relazione ai controlli e alla gestione dei rischi di cui al titolo IV; c) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII. Per garantire l’efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi: a) svolgere i compiti di cui agli ; b) svolgere i suoi compiti in materia di gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 2; c) svolgere i compiti di cui al titolo XII, capo 2, e al titolo XI; d) svolgere i compiti relativi alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII. 4.   La Commissione può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi: a) svolgere i suoi compiti in relazione alla gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 2; b) svolgere i suoi compiti in relazione alla classificazione tariffaria delle merci, alla loro origine e al loro valore e alla loro sorveglianza doganale conformemente ai titoli I e IX; c) svolgere i suoi compiti relativi alle misure restrittive e alla gestione delle crisi conformemente al titolo XI; d) svolgere i suoi compiti in relazione all’Autorità doganale dell’UE conformemente al titolo XII; e) svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII; f) esaminare e valutare le prestazioni dell’unione doganale a norma del titolo XV, capo 1; g) monitorare l’attuazione e garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la verifica della responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi dazio, diritto e imposta dovuti nell’Unione; h) sviluppare, produrre e diffondere statistiche ufficiali e altre analisi europee, come previsto dagli atti giuridici dell’Unione, per le quali sono necessari i dati contenuti nel centro doganale digitale dell’UE; i) se del caso, contribuire all’attuazione di altri atti legislativi applicati dalle autorità doganali, conformemente all’ambito di applicazione e allo scopo ivi previsti. 5.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento delle sue attività in materia doganale a norma dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, e alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite in detti regolamenti. 6.   Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per qualsiasi accisa, dazio e imposta dovuti nell’Unione in relazione alle merci in questione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12. 7.   Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri possono trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria a sviluppare, produrre e diffondere statistiche ufficiali europee e nazionali, e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12. 8.   Le autorità competenti quali definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell’Unione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. 9.   Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, disponibili nel centro doganale digitale dell’UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrino nell’Unione e conformemente alle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. 10.   Fino al 28 febbraio 2034, la Commissione, l’OLAF e, una volta istituita, l’Autorità doganale dell’UE possono trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione e dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, purché lo facciano esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 11.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo chiarendo e integrando le finalità stabilite in detti paragrafi alla luce dell’evoluzione delle esigenze delle autorità doganali, dell’Autorità doganale dell’UE e della Commissione nell’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme e modalità per il trattamento dei dati nel centro doganale digitale dell’UE da parte delle autorità di cui al paragrafo 2 e ai paragrafi da 6 a 9. Nello stabilire tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità: a) valuta le garanzie esistenti applicate dall’autorità o dalla categoria di autorità interessate per assicurare che i dati siano trattati solo per la finalità pertinente; b) garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità pertinente; c) determina le categorie specifiche di dati che l’autorità può trattare; d) impone alle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 9, se necessario, di fornire uno specifico punto di contatto o garanzie supplementari; e) valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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