Art. 40 · Applicazioni nazionali che integrano il centro doganale digitale dell’UE

Art. 40

Applicazioni nazionali che integrano il centro doganale digitale dell’UE

Applicazioni nazionali che integrano il centro doganale digitale dell’UE 1.   Gli Stati membri possono sviluppare: a) le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell’UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso, se tali applicazioni non esistono già; b) ulteriori applicazioni all’interno del centro doganale digitale dell’UE, in coordinamento con l’Autorità doganale dell’UE o la Commissione. 2.   Gli Stati membri possono chiedere all’Autorità doganale dell’UE di sviluppare le applicazioni di cui al paragrafo 1. Se del caso, l’Autorità doganale dell’UE coordina il cofinanziamento di tale sviluppo tra gli Stati membri. Se nel suo bilancio sono disponibili finanziamenti e risorse adeguati, tale sviluppo può essere parzialmente finanziato dall’Autorità doganale dell’UE. 3.   Quando l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un’applicazione conformemente al paragrafo 2: a) tale applicazione è messa gratuitamente a disposizione di tutti gli Stati membri cofinanziatori e, se tutti gli Stati membri cofinanziatori sono d’accordo, è messa gratuitamente a disposizione anche di altri Stati membri; b) l’ulteriore sviluppo e la manutenzione di tale applicazione sono gestiti sulla base di un nuovo accordo di cofinanziamento.
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