Art. 39 · Fase pilota del centro doganale digitale dell’UE

Art. 39

Fase pilota del centro doganale digitale dell’UE

Fase pilota del centro doganale digitale dell’UE 1.   Prima del 1o marzo 2034, la Commissione può istituire una fase pilota per testare le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE («fase pilota»). La partecipazione alla fase pilota è su base volontaria. 2.   La Commissione coopera con l’Autorità doganale dell’UE, le autorità doganali e le altre autorità, nonché con i pertinenti portatori di interessi durante la pianificazione e l’organizzazione della fase pilota. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione pubblica le seguenti informazioni: a) le modalità tecniche della pianificazione e dell’organizzazione della fase pilota; b) le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE da applicare e testare durante la fase pilota; c) la durata esatta della fase pilota.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-39