Art. 38
Funzionalità e caratteristiche del centro doganale digitale dell’UE
Funzionalità e caratteristiche del centro doganale digitale dell’UE
1. Il centro doganale digitale dell’UE è una raccolta di servizi, applicazioni, dati e infrastrutture elettronici per il trattamento e la conservazione dei dati, compresi i dati personali, per le finalità di cui all’.
2. Il centro doganale digitale dell’UE è sviluppato per consentire il rispetto delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, del regolamento (UE) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e della direttiva (UE) 2016/680 relativi al trattamento dei dati personali.
3. Il centro doganale digitale dell’UE dispone delle seguenti funzionalità:
a)
consentire l’attuazione elettronica della normativa doganale e contribuire all’attuazione di altre normative applicate dalle autorità doganali, in particolare: formalità doganali; controlli doganali; calcolo e notifica dell’obbligazione doganale e della tassa di gestione dell’Unione, IVA e accise all’importazione; gestione delle garanzie;
b)
garantire la qualità, l’integrità, la sicurezza, la conservazione, la tracciabilità, la riservatezza e la non disconoscibilità dei dati trattati nel centro doganale digitale dell’UE, anche applicando le norme per la modifica, l’invalidamento e la cancellazione di tali dati;
c)
permettere e garantire l’analisi dei rischi, l’analisi economica e l’analisi dei dati, nonché la semplificazione doganale e l’agevolazione degli scambi, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità del regolamento (UE) 2024/1689;
d)
permettere l’interoperabilità con altri sistemi, piattaforme o ambienti elettronici ai fini della cooperazione a norma del titolo XIII del presente regolamento;
e)
consentire l’interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l’espletamento e l’adempimento delle formalità doganali di cui all’allegato del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
f)
integrare il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dall’ del regolamento (UE) 2022/2399 per consentire l’interoperabilità con i sistemi e le formalità non doganali dell’Unione di cui a tale regolamento;
g)
permettere lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con altri organismi e autorità a norma del titolo XIII del presente regolamento;
h)
permettere la sorveglianza doganale delle merci;
i)
consentire le capacità di segnalazione, compresa la possibilità di segnalare le merci da importare o esportare che non sono conformi alla pertinente normativa dell’Unione applicata dalle autorità doganali;
j)
integrare le capacità di gestione della sicurezza delle informazioni, un quadro basato sulla governance concepito per prevenire le violazioni dei dati proteggendoli dalla perdita, dalla manipolazione o dall’accesso non autorizzato, anche attraverso un meccanismo di marcatura dei dati in base al loro livello di riservatezza;
k)
consentire la portabilità dei dati dal centro doganale digitale dell’UE nei sistemi nazionali;
l)
prevedere un punto di accesso unico e interfacce multilingue;
m)
consentire il più possibile il riutilizzo dei dati;
n)
agevolare la necessaria interoperabilità con i sistemi degli Stati membri per la gestione dell’identità e l’autorizzazione dell’accesso al centro doganale digitale dell’UE.
4. Gli atti eseguiti dalle persone, dalla Commissione, dalle autorità doganali, dall’Autorità doganale dell’UE o da altre autorità usando le funzionalità di cui al paragrafo 3 restano atti di tali persone e autorità, anche se sono stati automatizzati.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’:
a)
per modificare il paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda le funzionalità ivi menzionate al fine di tenere conto dei nuovi compiti conferiti alle autorità di cui all’ del presente regolamento dal diritto dell’Unione o per adeguare tali funzionalità all’evoluzione delle esigenze di tali autorità nell’attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali;
b)
per integrare il presente regolamento stabilendo i dati che possono essere soggetti alla portabilità dal centro doganale digitale dell’UE nei sistemi nazionali di cui al paragrafo 3, lettera k), del presente articolo.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a)
le modalità tecniche per il mantenimento e l’utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo conto delle disposizioni incluse nel regolamento (UE) 2022/2399 in relazione al regolamento (UE) 2023/2841 e alla direttiva (UE) 2022/2555, compresi gli orientamenti emanati dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA);
b)
un programma di lavoro per la graduale eliminazione dei sistemi di cui alla lettera a) del presente paragrafo e per la graduale introduzione del centro doganale digitale dell’UE, da progettare in modo da garantire una transizione senza soluzione di continuità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
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