Art. 31 · Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato

Art. 31

Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato

Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato 1.   Un importatore, un esportatore o un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell’Unione che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno due anni può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato all’autorità doganale dello Stato membro di stabilimento. 2.   Le autorità doganali concedono lo status di operatore economico di fiducia e certificato previa consultazione di altre autorità doganali e di altre autorità competenti, se necessario, e dopo aver avuto accesso ai dati pertinenti del richiedente negli ultimi tre anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3. 3.   I criteri per la concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato sono i seguenti: a) il richiedente non ha trascorsi di reati gravi in relazione alle attività economiche o commerciali e di violazioni gravi o ripetute in relazione a tali attività, e riguardanti: i) la normativa doganale e fiscale; ii) altre normative applicate dalle autorità doganali, qualora l’autorità doganale competente a concedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato sia a conoscenza di tali violazioni o reati; b) il richiedente dimostra che: i) esercita un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; ii) dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze, delle autorizzazioni e dei requisiti previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la normativa in materia di sicurezza dei prodotti, ed è stato posto efficacemente rimedio a qualsiasi non conformità; iii) garantisce che il personale interessato abbia l’istruzione di informare le autorità doganali in modo sicuro ogniqualvolta sia a conoscenza di difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali, di movimenti sospetti o di manipolazione non autorizzata delle merci; e iv) dispone di procedure per informare le autorità doganali dei casi di cui al punto iii); c) il richiedente è solvibile finanziariamente, il che si considera comprovato se si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata e, in particolare, se nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, imposte o oneri riscossi all’importazione o all’esportazione di merci o in relazione ad esse, comprese l’IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE; d) il richiedente dispone di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connessi al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, anche per quanto riguarda le modalità di interazione attraverso il centro doganale digitale dell’UE; e) il richiedente dispone di adeguati standard di sicurezza e conformità, inclusi standard in materia di sicurezza dei prodotti, adattati al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, requisito che si considera soddisfatto se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento, anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei suoi partner commerciali; f) il richiedente dispone di un sistema elettronico che permette di fornire o mettere a disposizione delle autorità doganali, quanto più possibile in tempo reale nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, i dati sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte sua, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, e, se del caso, che mette a disposizione delle autorità doganali tramite il centro doganale digitale dell’UE: i) le scritture doganali, comprese quelle necessarie per verificare la correttezza dell’accertamento delle obbligazioni doganali; ii) il sistema contabile utilizzato; iii) le scritture commerciali e relative ai trasporti; iv) i sistemi logistici e di tracciamento che identificano le merci come unionali o non unionali e indicano, se del caso, l’ubicazione delle merci; v) le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità di altre normative applicate dalle autorità doganali; g) nel caso di un richiedente che è un importatore per le vendite a distanza, la registrazione e l’uso adeguato del regime IOSS da almeno due anni. 4.   Un operatore economico di fiducia e certificato si conforma agli obblighi stabiliti all’, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l’operatore economico continui a soddisfare i criteri pertinenti e a rispettare gli obblighi pertinenti a norma dell’, paragrafo 4. Almeno ogni due anni le autorità doganali effettuano un monitoraggio approfondito, compresa una visita in loco, delle attività e delle scritture interne degli operatori economici di fiducia e certificati, al fine di verificare in particolare l’applicazione pratica delle procedure in atto per conformarsi ai criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L’operatore economico di fiducia e certificato comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità o dei suoi modelli commerciali o qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati e verificano se una di queste modifiche ha un’incidenza significativa sullo status di operatore «Trust and Check». Le autorità doganali possono sospendere lo status degli operatori economici di fiducia e certificati fino all’adozione di una decisione in merito al riesame. 5.   Qualora un operatore economico di fiducia e certificato cambi il proprio Stato membro di stabilimento, comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità o dei suoi modelli commerciali o qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività, se una di queste modifiche può incidere sullo status di operatore economico di fiducia e certificato. Le autorità doganali dello Stato membro di ricevimento rivalutano lo status di operatore economico di fiducia e certificato, in consultazione con le autorità doganali dello Stato membro che ha inizialmente concesso o successivamente rivalutato tale status. Nel corso del riesame, l’autorità doganale dello Stato membro di ricevimento può sospendere lo status dell’operatore economico di fiducia e certificato. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 6.   Ove giustificato sulla base di indicazioni di inosservanza da parte dell’operatore economico di fiducia e certificato, l’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con le autorità doganali competenti interessate, può verificare il rispetto dello status di operatore economico di fiducia e certificato da parte di uno specifico operatore economico. L’esito della verifica di cui al primo comma è comunicato alla Commissione e alle autorità doganali competenti interessate. Sulla base dell’esito della verifica, l’Autorità doganale dell’UE può raccomandare all’autorità doganale competente la sospensione o la revoca dello status di operatore economico di fiducia e certificato. L’autorità doganale competente informa senza indebito ritardo l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione in merito alle azioni intraprese sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE. Se l’autorità doganale competente non fornisce le informazioni di cui al terzo comma o se l’azione di cui a tale comma adottata sulla base della raccomandazione dell’Autorità doganale dell’UE non è sufficiente, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali con cui chiede allo Stato membro che ha concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato di sospendere o revocare tale status entro il termine fissato nella decisione pertinente. Tale sospensione o revoca è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 7.   Qualora un operatore economico di fiducia e certificato sia coinvolto in un’attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale o qualora le autorità doganali vengano a conoscenza di una violazione, da parte di un operatore economico di fiducia e certificato, di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), lo status di operatore economico di fiducia e certificato è sospeso dalle autorità doganali. Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell’UE. 8.   Le autorità doganali autorizzano gli operatori economici di fiducia e certificati a beneficiare di una o di alcune delle semplificazioni seguenti, a seconda delle loro attività economiche: a) fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse, conformemente all’, paragrafo 5; b) effettuare determinati controlli e svincolare le merci al ricevimento delle stesse nella sede di attività dell’importatore, del proprietario o del destinatario o alla consegna dal luogo di attività dell’esportatore, del proprietario o dello speditore, conformemente all’, paragrafi 1 e 3; c) ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini della custodia temporanea in conformità dell’, paragrafo 2, o dell’ottenimento delle autorizzazioni relative ai regimi speciali conformemente all’, paragrafo 4, all’ e all’, paragrafo 2; d) determinare periodicamente l’obbligazione doganale corrispondente all’importo totale dei dazi all’importazione o all’esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell’, paragrafo 5; e) differire il pagamento dell’obbligazione doganale conformemente all’, paragrafo 2; f) in deroga all’, movimentare merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o ne escono senza l’obbligo di vincolarle al transito se le merci sono soggette a un regime sospensivo dei dazi e a vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale all’interno dell’Unione. 9.   Le autorità doganali si adoperano per armonizzare le loro pratiche di concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 8 con quelle delle altre autorità doganali, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta l’Unione. 10.   Gli operatori economici di fiducia e certificati beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali. Lo status di operatore economico di fiducia e certificato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali. 11.   Nell’ambito dei protocolli e delle procedure per la gestione delle crisi di cui all’, l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere, calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi. Il meccanismo di continuità operativa prevede che le autorità doganali possano facilitare e accelerare, ove possibile, i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici di fiducia e certificati. 12.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) le norme relative alla consultazione di altre autorità doganali e altre autorità competenti per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i termini per la risposta; b) le modalità per l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo; c) la tipologia delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo; d) le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5 del presente articolo; e) le norme relative al riesame dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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