Art. 29
Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato
Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato
1. Un operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione che soddisfa i criteri di cui all’ può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.
2. Le autorità doganali rilasciano, previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni:
a)
un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di tali semplificazioni in conformità della normativa doganale; oppure
b)
un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.
3. Un operatore economico di cui al paragrafo 1 può detenere contemporaneamente entrambi i tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 2.
4. Un operatore economico autorizzato si conforma agli obblighi stabiliti all’, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l’operatore economico autorizzato continui a soddisfare i criteri pertinenti e a rispettare gli obblighi pertinenti a norma dell’, paragrafo 4.
Almeno ogni tre anni le autorità doganali effettuano un monitoraggio approfondito, compresa una visita in loco, delle attività e delle scritture interne dell’operatore economico autorizzato.
5. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi il paragrafo 6 del presente articolo e l’, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.
6. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l’operatore economico ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato.
7. Un operatore economico autorizzato beneficia di un maggior numero di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali. Lo status di operatore economico autorizzato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.
8. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza a persone stabilite in paesi terzi che soddisfano i criteri e si conformano agli obblighi stabiliti dalla pertinente normativa di tali paesi, se tali criteri e obblighi sono riconosciuti dall’Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell’Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall’Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale di cui l’Unione è parte o da un atto giuridico dell’Unione nel settore della politica commerciale comune.
9. Nell’ambito dei protocolli e delle procedure per la gestione delle crisi di cui all’, l’Autorità doganale dell’UE sviluppa un meccanismo di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere, calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi. Il meccanismo di continuità operativa garantisce che le autorità doganali possano facilitare e accelerare, ove possibile, i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici autorizzati.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando:
a)
le semplificazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo;
b)
le agevolazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
11. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi i termini per la risposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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