Art. 287
Entrata in vigore e applicazione
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 21 settembre 2027.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a)
l’, punti 15), 16), 44) e 78);
b)
l’, eccetto i paragrafi 1, 2 e 4;
c)
gli articoli da 35 a 39 e l’;
d)
l’, paragrafo 10;
e)
l’, paragrafo 2;
f)
l’ e l’, paragrafo 4;
g)
l’;
h)
gli , da 234 a 244 e da 255 a 265;
i)
l’, paragrafo 9;
j)
l’, paragrafo 7;
k)
tutte le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione, nonché gli .
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’, paragrafo 2, si applica 10 giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 10.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2028:
a)
l’, paragrafo 4, gli , l’, paragrafo 3, lettera b), l’, l’, paragrafo 2, lettera c), l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1, lettera m);
b)
l’, eccetto il paragrafo 10, e gli articoli da 42 a 45;
c)
l’;
d)
l’, paragrafi 5 e 6, e l’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-287