Art. 286 · Data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione

Art. 286

Data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione

Data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione 1.   La Commissione adotta i seguenti atti, per la prima volta, entro i termini seguenti: a) un atto delegato che stabilisce l’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui all’, paragrafi 2 e 3, conformemente al conferimento di potere di cui all’, paragrafo 10, entro il 29 settembre 2026; b) un atto delegato di cui all’, paragrafo 6, entro il 1o marzo 2028. 2.   La Commissione adotta: a) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’, paragrafi 5 e 6, e all’ che sono necessari per l’applicazione dell’, paragrafo 2, entro il 1o luglio 2027; b) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’, paragrafi 5 e 6, e all’ che sono necessari per l’applicazione dell’, paragrafo 4, entro il 1o marzo 2029; c) gli atti delegati e di esecuzione di cui all’, paragrafi 5 e 6, e all’ che sono necessari per l’applicazione dell’, paragrafo 5, entro il 31 gennaio 2033.
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