Art. 285 · Misure transitorie correlate all’istituzione del centro doganale digitale dell’UE

Art. 285

Misure transitorie correlate all’istituzione del centro doganale digitale dell’UE

Misure transitorie correlate all’istituzione del centro doganale digitale dell’UE 1.   Fino al 30 giugno 2028, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2028, gli importatori per le vendite a distanza e le persone che hanno scelto di avvalersi del regime IOSS, per vincolare le merci al regime di deposito doganale in un deposito doganale per le vendite a distanza o al regime di immissione in libera pratica, forniscono o mettono a disposizione i dati utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’. A tal fine, le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE diventano operative entro il 1o giugno 2028. 3.   Fino al 28 febbraio 2031, gli importatori diversi dalle persone di cui al paragrafo 2, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, presentano una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione. 4.   A decorrere dal 1o marzo 2031, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, possono presentare una dichiarazione doganale o fornire o mettere a disposizione le informazioni pertinenti appropriate per il regime in questione utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’. 5.   A decorrere dal 1o marzo 2034, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito, per vincolare le merci a un regime doganale, forniscono o mettono a disposizione le informazioni appropriate per il regime in questione utilizzando il centro doganale digitale dell’UE a norma dell’ 6.   Le funzionalità del centro doganale digitale dell’UE di cui all’ sono pienamente operative al più tardi entro il 1o febbraio 2034. 7.   In caso di circostanze eccezionali in cui una funzionalità pertinente del centro doganale digitale dell’UE non sia operativa entro i termini stabiliti nel presente regolamento, la Commissione fornisce una soluzione transitoria in coordinamento con gli Stati membri entro gli stessi termini. La soluzione transitoria è predisposta per non più di sei mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti nel presente regolamento. La Commissione provvede affinché la funzionalità pertinente del centro doganale digitale dell’UE sia operativa prima della scadenza della soluzione transitoria.
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