Art. 284 · Abrogazione

Art. 284

Abrogazione

Abrogazione 1.   Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato. Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, o adottati a norma di atti giuridici sostituiti da tale regolamento o da versioni precedenti di tale regolamento, continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento. I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento. 2.   A decorrere dal 1o luglio 2028: a) i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell’UE, se del caso; b) i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.
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