Art. 284
Abrogazione
Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 952/2013 è abrogato.
Tuttavia, gli atti delegati e di esecuzione esistenti adottati a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, o adottati a norma di atti giuridici sostituiti da tale regolamento o da versioni precedenti di tale regolamento, continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogati da atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.
I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
2. A decorrere dal 1o luglio 2028:
a)
i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell’UE, se del caso;
b)
i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all’importatore, all’esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-284