Art. 281 · Valutazione e comunicazione

Art. 281

Valutazione e comunicazione

Valutazione e comunicazione 1.   Prima del 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all’. La parte non riservata della relazione è messa a disposizione del pubblico. Se del caso, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di garantire un’equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all’accertamento e alla responsabilità dell’obbligazione doganale all’importazione. 2.   Entro il 21 settembre 2031, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione include: a) un quadro d’insieme dell’andamento dei lavori di attuazione del presente regolamento; b) una valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell’Unione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’; c) un quadro d’insieme dei costi disaggregati sostenuti dall’Unione e dagli Stati membri per l’attuazione del presente regolamento. 3.   Su richiesta della Commissione e conformemente al capo 1, gli Stati membri forniscono le informazioni sull’attuazione del presente regolamento necessarie per l’elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non disponibili nel centro doganale digitale dell’UE. 4.   Entro il 31 dicembre 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in particolare: a) l’efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici di fiducia e certificati da parte delle autorità doganali dello Stato membro di stabilimento e dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale; b) l’efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici diversi da quelli di fiducia e certificati; c) il possibile impatto delle modifiche di cui al paragrafo 5. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sopprimendo o modificando le deroghe ivi previste, se opportuno alla luce della relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
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