Art. 279 · Valutazione e comunicazione

Art. 279

Valutazione e comunicazione

Valutazione e comunicazione 1.   La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell’unione doganale almeno una volta all’anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e locale. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri e l’Autorità doganale dell’UE assistono la Commissione nel compito di cui al paragrafo 1. In particolare, forniscono all’Autorità doganale dell’UE dati contenenti informazioni sia a livello nazionale che a livello locale. I dati sono tali da consentire l’elaborazione di indicatori di prestazioni sulla base di input, attività e risultati. Sulla base di tali dati e di altre informazioni disponibili, l’Autorità doganale dell’UE individua il modo in cui le attività e le operazioni doganali, così come le risorse attribuite a tali attività e operazioni, sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell’unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all’. In particolare, l’Autorità doganale dell’UE, in collaborazione con le autorità doganali, elabora progetti di relazioni annuali e altri tipi di documenti al fine di individuare le tendenze principali, i punti di forza e di debolezza, le lacune e i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Tali progetti di relazioni annuali comprendono informazioni sul funzionamento dello status di operatore economico autorizzato e dello status di operatore economico di fiducia e certificato di cui all’. 3.   L’Autorità doganale dell’UE presenta i progetti di relazioni annuali di cui al paragrafo 2, secondo comma, alla Commissione affinché li approvi e li trasmetta agli Stati membri per informazione. 4.   Entro il 21 settembre 2027 la Commissione valuta il funzionamento della tassa di gestione dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, compreso il suo impatto sul funzionamento delle vendite a distanza. La Commissione presenta tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i dati che gli Stati membri devono fornire in conformità del paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, oltre che il loro livello di riservatezza e la concezione della misurazione delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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