Art. 276 · Sanzioni per inosservanza sistematica in caso di vendite a distanza

Art. 276

Sanzioni per inosservanza sistematica in caso di vendite a distanza

Sanzioni per inosservanza sistematica in caso di vendite a distanza 1.   Se, nel contesto dell’immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza, le autorità doganali accertano l’inosservanza sistematica da parte di uno stesso operatore economico degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, tale inosservanza è considerata una violazione sistematica. Gli Stati membri garantiscono che la sanzione imposta per una violazione sistematica assuma per lo meno la forma di oneri pecuniari pari ad almeno l’1 % e fino al 4 % del valore totale delle merci importate nell’Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti. 2.   Ai fini del presente articolo, l’inosservanza da parte dell’operatore economico è ritenuta sistematica laddove dagli esiti di un numero sostanziale di controlli doganali nel corso di un mese di calendario emerga l’inosservanza in un numero di casi sufficientemente rappresentativo. 3.   In caso di violazione sistematica, di cui al paragrafo 1, le autorità competenti inoltre sospendono, revocano o annullano lo status di operatore economico autorizzato o di operatore economico di fiducia e certificato oppure l’eventuale agevolazione equivalente concessa a norma del presente regolamento all’operatore economico che ha commesso la violazione. 4.   Qualora, nel corso dei sei mesi successivi all’imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 1, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche da parte dello stesso operatore economico, le sanzioni imposte per tale violazione assumono per lo meno la forma di oneri pecuniari pari ad almeno il 3 % e fino al 6 % del valore totale delle merci importate nell’Unione da tale operatore economico nei 12 mesi precedenti. 5.   Qualora, nel corso dei sei mesi successivi all’imposizione di una sanzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le autorità doganali verifichino ulteriori violazioni sistematiche da parte dello stesso operatore economico, la sanzione per tale ulteriore violazione sistematica assume almeno la forma di una delle sanzioni di cui a tale paragrafo. Se del caso, e tenendo conto della gravità di tale ulteriore violazione sistematica, l’accesso all’interfaccia online di detto operatore può essere temporaneamente limitato. A tal fine l’autorità doganale competente trasmette senza indebito ritardo le informazioni relative alla violazione alle pertinenti autorità. Sono inoltre adottate misure in conformità dell’, paragrafo 5, primo comma, lettera a). 6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando il numero sostanziale di controlli doganali, tenendo conto del volume e dell’impatto delle vendite a distanza pertinenti, nonché la soglia di casi, sulla base della gravità della violazione, ritenuta sufficientemente rappresentativa al fine di determinare l’inosservanza sistematica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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