Art. 267 · Controlli congiunti

Art. 267

Controlli congiunti

Controlli congiunti 1.   L’Autorità doganale dell’UE, in cooperazione con gli Stati membri, pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali. Se del caso, i controlli congiunti possono comportare la cooperazione con la Commissione o con altre istituzioni o altri organi e organismi dell’Unione, a norma dell’. 2.   Ai fini dei controlli congiunti di cui al paragrafo 1, l’Autorità doganale dell’UE segue le priorità della politica doganale e garantisce la cooperazione in merito alle attività antifrode condotte dalle istituzioni e dagli organi o organismi dell’Unione pertinenti oppure in merito alle indagini svolte dalle autorità doganali. 3.   Per consentire all’Autorità doganale dell’UE di redigere una relazione ed effettuare una valutazione, le autorità doganali forniscono un riscontro all’Autorità doganale dell’UE in merito alle attività e ai controlli da esse svolti nell’ambito dei controlli congiunti di cui al paragrafo 1.
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