Art. 266 · Cooperazione doganale interna

Art. 266

Cooperazione doganale interna

Cooperazione doganale interna 1.   Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l’Autorità doganale dell’UE conformemente alla normativa doganale e a qualsiasi altro atto giuridico dell’Unione che preveda tale cooperazione, al fine di garantire un’applicazione corretta e uniforme di tali atti giuridici e di sostenere l’adempimento della loro missione, come stabilito all’ del presente regolamento. 2.   Le autorità doganali possono, su richiesta delle autorità doganali di un altro Stato membro, mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di tale altro Stato membro. Le autorità doganali informano l’Autorità doganale dell’UE di tali assegnazioni temporanee. L’Autorità doganale dell’UE può proporre il proprio sostegno e, con il consenso delle autorità doganali interessate, coordinare tali assegnazioni. Gli Stati membri interessati possono stabilire le condizioni necessarie per tali assegnazioni in un accordo o in accordi di lavoro. 3.   Le autorità doganali di diversi Stati membri possono effettuare controlli congiunti di propria iniziativa, in aggiunta ai controlli congiunti di cui all’. Esse informano l’Autorità doganale dell’UE di tali controlli congiunti. 4.   La Commissione, l’OLAF e l’Autorità doganale dell’UE possono scambiarsi dati conformemente al titolo III ai fini della cooperazione di cui al presente capo. Qualora tale scambio comporti informazioni sui rischi, l’Autorità doganale dell’UE garantisce l’uso efficace di tali informazioni nelle sue attività di gestione dei rischi conformemente al presente titolo e al titolo XII.
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