Art. 265 · Inizio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE

Art. 265

Inizio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE

Inizio delle attività dell’Autorità doganale dell’UE La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’Autorità doganale dell’UE finché l’Autorità doganale dell’UE non abbia la capacità operativa per provvedere all’esecuzione del proprio bilancio. A tal fine: a) fino a quando il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell’, un funzionario della Commissione designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo; b) in deroga all’, paragrafo 3, lettera j), e fino all’adozione di una decisione ai sensi dell’, paragrafo 4, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina; c) la Commissione può offrire assistenza all’Autorità doganale dell’UE, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell’Autorità doganale dell’UE sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo; d) il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Autorità doganale dell’UE e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell’organico dell’Autorità doganale dell’UE; e) in deroga all’, paragrafo 1, fino all’elezione del presidente del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo ad interim può convocare e presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
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