Art. 263 · Responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE

Art. 263

Responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE

Responsabilità dell’Autorità doganale dell’UE 1.   La responsabilità contrattuale dell’Autorità doganale dell’UE è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall’Autorità doganale dell’UE. 3.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l’Autorità doganale dell’UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni alle normative degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Autorità doganale dell’UE è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti. 6.   La responsabilità finanziaria dell’Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dall’Autorità doganale dell’UE è limitata al rispettivo contributo già fornito per le sue spese amministrative.
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