Art. 262 · Valutazione

Art. 262

Valutazione

Valutazione 1.   La Commissione provvede che non oltre il 21 settembre 2031, e successivamente ogni cinque anni, ché siano valutate le prestazioni dell’Autorità doganale dell’UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazioni, in conformità degli orientamenti della Commissione, l 2.   Nella valutazione di cui al paragrafo 1 sono prese in esame, in particolare, l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Autorità doganale dell’UE e le conseguenze finanziarie di un’eventuale modifica in tal senso. 3.   È previsto che in una valutazione su due di cui al paragrafo 1 siano valutati i risultati ottenuti dall’Autorità doganale dell’UE, tenuto conto dei relativi obiettivi, mandato, compiti e governance, come anche l’opportunità di mantenerla in attività alla luce di tali obiettivi, mandato, compiti e governance. 4.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 1. I risultati di tale valutazione sono resi pubblici.
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