Art. 261
Regime linguistico
Regime linguistico
1. All’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (49).
2. Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell’Autorità doganale dell’UE.
3. I servizi di traduzione e tutti gli altri servizi linguistici, diversi dall’interpretazione, di cui l’Autorità doganale dell’UE necessita sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
Storico versioni
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