Art. 260 · Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Art. 260

Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L’Autorità doganale dell’UE adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (47) e (UE, Euratom) 2015/444 (48) della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità è subordinato all’approvazione preliminare della Commissione. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell’Autorità doganale dell’UE, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con altre istituzioni o altri organi e organismi dell’Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle ICUE o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione.
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