Art. 258 · Trasparenza e comunicazione

Art. 258

Trasparenza e comunicazione

Trasparenza e comunicazione 1.   Ai documenti detenuti dall’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione di tale regolamento. 2.   Al trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità doganale dell’UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per l’applicazione di tale regolamento da parte dell’Autorità doganale dell’UE, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati dell’Autorità doganale dell’UE. Tali misure sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati. 3.   L’Autorità doganale dell’UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito delle sue competenze. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione contribuisce all’esecuzione efficace dei compiti dell’Autorità doganale dell’UE. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2108#art-258