Art. 254
Lotta alla frode
Lotta alla frode
1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illegali nell’ambito dell’Autorità doganale dell’UE, si applica senza restrizioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
2. L’Autorità doganale dell’UE aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (44) entro il 21 marzo 2027 e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello che figura nell’allegato di tale accordo.
3. La Corte dei conti ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione dall’Autorità doganale dell’UE.
4. L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall’Autorità doganale dell’UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (45).
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell’Autorità doganale dell’UE contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Gli accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali comprendono l’assistenza e la cooperazione di tali autorità e organizzazioni internazionali in relazione agli audit e alle indagini svolti dalla Corte dei conti e dall’OLAF.
6. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l’EPPO ha il potere di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (46). L’ del regolamento (UE) 2017/1939 si applica alla comunicazione all’EPPO di qualsiasi condotta criminosa pertinente.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-254