Art. 253
Presentazione dei conti e discarico
Presentazione dei conti e discarico
1. Il contabile dell’Autorità doganale dell’UE comunica i conti provvisori dell’esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo (anno N + 1).
2. Entro il 31 marzo dell’anno N+1 l’Autorità doganale dell’UE trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’anno N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Autorità doganale dell’UE, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità doganale dell’UE ai sensi dell’ del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), il contabile dell’Autorità doganale dell’UE stabilisce i conti definitivi dell’Autorità per tale anno. Il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi per parere al comitato esecutivo. Il parere è adottato dal consiglio di amministrazione.
5. Entro il 1o luglio dell’anno N+1 il contabile dell’Autorità doganale dell’UE trasmette i conti definitivi per l’anno N, accompagnati dal parere adottato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi per l’anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno N+1.
7. Entro il 30 settembre dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio finanziario N, in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N+2, dell’esecuzione del bilancio dell’anno N.
Storico versioni
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