Art. 25
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali
1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull’applicazione della normativa doganale. Le autorità doganali possono rifiutare una richiesta in tal senso qualora non si riferisca a un’attività effettivamente prevista relativa agli scambi internazionali di merci.
2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, anche online, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i pertinenti moduli di domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-25