Art. 242
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
Compiti e responsabilità del direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Autorità doganale dell’UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell’Autorità doganale dell’UE. In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un’audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell’Autorità doganale dell’UE.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità doganale dell’UE.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Autorità doganale dell’UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo:
a)
elabora le raccomandazioni di cui all’, paragrafo 6, e le presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
b)
garantisce l’amministrazione quotidiana sostenibile ed efficiente dell’Autorità doganale dell’UE;
c)
attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
d)
elabora il progetto di documento unico di programmazione di cui all’ e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
e)
attua il documento unico di programmazione di cui all’ e riferisce al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;
f)
redige la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Autorità doganale dell’UE e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
g)
elabora un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell’OLAF e dell’EPPO; riferisce sui progressi compiuti due volte all’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
h)
fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, tutela gli interessi finanziari dell’Unione in relazione al funzionamento interno dell’Autorità doganale dell’UE mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;
i)
predispone una strategia antifrode interna, una strategia improntata al miglioramento dell’efficienza e alla realizzazione di sinergie, una strategia di cooperazione con le autorità doganali e altre autorità dei paesi terzi o organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto dell’Autorità doganale dell’UE, e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;
j)
redige un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Autorità doganale dell’UE e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
k)
elabora i progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Autorità doganale dell’UE conformemente all’ e ne esegue il bilancio;
l)
per quanto riguarda il personale dell’Autorità doganale dell’UE, esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina di cui all’, paragrafo 3, lettera j), nella misura in cui tali poteri gli sono stati delegati a norma dell’, paragrafo 4;
m)
adotta decisioni relative alle strutture interne dell’Autorità doganale dell’UE, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni riguardanti la gestione quotidiana dell’Autorità doganale dell’UE, e, se del caso, le modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell’Autorità doganale dell’UE e alla sana gestione del bilancio;
n)
negozia e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firma un accordo sulla sede dell’Autorità doganale dell’UE e, se del caso, accordi analoghi con gli Stati membri ospitanti in cui sono ubicati gli uffici locali;
o)
predispone le modalità pratiche per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e le presenta al consiglio di amministrazione per adozione;
p)
promuove la diversità e mira a garantire l’equilibrio di genere per quanto riguarda l’assunzione del personale dell’Autorità doganale dell’UE;
q)
mira ad assumere personale dell’Autorità doganale dell’UE su una base geografica quanto più ampia possibile, tenendo presente che i criteri di assunzione devono essere basati esclusivamente sui meriti.
Storico versioni
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