Art. 240
Il comitato esecutivo
Il comitato esecutivo
1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
a)
guida e monitora i lavori preparatori per le decisioni che devono essere adottate dal consiglio di amministrazione;
b)
assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno o esterno e dalle indagini dell’OLAF e dell’EPPO;
c)
controlla l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Il comitato esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
4. Ove necessario per motivi d’urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare:
a)
in materia di gestione amministrativa, compresa la sospensione della delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina, e di questioni di bilancio;
b)
qualora sia stata individuata una situazione di crisi ai sensi del titolo XI che richieda un’azione immediata o un adeguamento immediato delle attività dell’Autorità doganale dell’UE.
5. Una decisione provvisoria adottata dal comitato esecutivo a norma del paragrafo 4 ha bisogno di essere confermata da una decisione formale del consiglio di amministrazione entro 90 giorni dall’adozione di tale decisione provvisoria. Se entro tale termine non è adottata una decisione formale del consiglio di amministrazione, la decisione provvisoria del comitato esecutivo cessa di applicarsi.
6. Il comitato esecutivo è composto da uno dei due membri del consiglio di amministrazione designati dalla Commissione e da altri quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Nel nominare i membri del comitato esecutivo, il consiglio di amministrazione mira a garantire l’equilibrio di genere.
Il comitato esecutivo elegge il presidente tra i suoi membri.
Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
7. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.
8. Il mandato di membro del comitato esecutivo ha una durata di due anni e può essere rinnovato una volta. Il mandato di membro del comitato esecutivo termina su decisione del consiglio di amministrazione o con la cessazione della qualità di membro del consiglio di amministrazione.
9. Il comitato esecutivo tiene almeno quattro riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del suo presidente o su richiesta dei suoi membri.
10. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo. Tale regolamento interno comprende norme dettagliate in materia di nomina dei membri del comitato esecutivo, finalizzate ad assicurare un’adeguata rotazione dei membri designati dagli Stati membri tenendo conto, tra l’altro, della diversità degli Stati membri.
Storico versioni
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